DIFFIDA DI TELEFONO ANTIPLAGIO A EBAY ITALIA E PAYPAL ITALIA
Anziché inviare una diffida per iscritto a Ebay Italia e Paypal Italia - che (come è risaputo) fanno finta di appartenere ai servizi segreti, di essere educati e di non saper leggere - la pubblichiamo qui: sia perché Ebay Italia e Paypal Italia hanno oltrepassato ogni limite, sia perché siamo certi che qualcuno gliela leggerà. Molti utenti imbufaliti vogliono vendicarsi di Ebay Italia e Paypal Italia: quale migliore occasione di una diffida, che può essere utilizzata da chiunque, per farsi giustizia? Da non credere? Leggete.
Alla c.a. di Ebay Italia
e Paypal Italia
Oggetto: diffida
Di conseguenza diffidiamo Ebay Italia e Paypal Italia dall'operare prelievi, non specificamente autorizzati dai titolari, dai conti Paypal, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, a fronte di un'eventuale richiesta di Ebay o in mancanza di un provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria che ne giustifichi l'esecuzione.
Distinti saluti
Telefono Antiplagio 338.8385999
www.antiplagio.org
Prof. Giovanni Panunzio, fondatore
Coord. naz. Telefono Antiebay 33.33.66.5000
www.antiebay.net e
Telefono Antipay
www.antipay.org
Cagliari, 14 luglio 2008
P.S.
Invitiamo
Procedura
per citare Ebay e Paypal davanti al Giudice di Pace
(l'esempio in questione riguarda le clausole vessatorie del
contratto)
Ringraziamo per la collaborazione il sig. Giorgio Marchetti.
Premessa: l’attore è colui che promuove la causa, il convenuto è
colui che viene citato a giudizio.
Per questo tipo di causa si può adire al Giudice di Pace per
richieste di risarcimento fino a euro 2582,28,
Avanti al giudice di pace si può stare in giudizio anche di persona fino ad un valore della causa di euro 516,46; tuttavia si può chiedere al giudice, anche verbalmente in occasione della prima udienza (ma io l’istanza l’ho messa nell’atto), l’autorizzazione di stare in giudizio di persona anche al di fuori del suddetto limite, in considerazione della natura e dell’entità della causa. In ogni momento tuttavia si può richiedere l’intervento di un legale, qualora il convenuto produca a sua difesa un professionista preparato contro il quale, se la questione non è propriamente lampante, si avrebbero poche speranze.
Ho messo nella richiesta di risarcimento l’importo di 1000,00 euro, che appare equo; tuttavia se ci sono fondate ragioni per aumentare tale richiesta (fino al limite di competenza del giudice di Pace, 2582,28 euro) si può fare, tenendo conto che però il contributo unificato da pagare al momento del deposito dell’atto di citazione è di 70,00 euro anzichè 30,00.
Il deposito dell’atto presso la cancelleria civile del Giudice di Pace può avvenire in qualsiasi momento, ma il mio consiglio è di effettuarlo non appena siate riusciti a notificare l’atto al convenuto, come spiegato più avanti. Al momento del deposito dell’atto va corrisposto il contributo unificato, oltre alle marche da bollo sull’atto originale. Va apposta 1 marca da 14,62 euro per ogni 4 facciate da 25 righe ciascuna; predisporre l’atto in moodo che ogni facciata contenga al massimo 25 righe non tenendo tuttavia conto della delega e della relata di notifica, in calce, che possono essere redatte come si vuole e non concorrono al calcolo dell’imposta di bollo e neppure degli allegati.
Gli allegati vanno prodotti al momento del deposito dell’atto e non sono necessari per la notifica; pertanto agli ufficiali giudiziari produrremo solo l’atto, senza gli allegati.
A differenza del rito ordinario, cioè avanti il Trubunale, nel caso del Giudice di Pace il convenuto può costituirsi anche in occasione della prima udienza, nella quale egli deposita la “comparsa di costituzione e risposta”, in sintesi un’atto in cui spiega le proprie ragioni, formula le sue argomentazioni difensive e le eventuali richieste riconvenzionali. La prima udienza pertanto, dovendo il giudice esaminare la comparsa di costituzione e risposta del convenuto, generalmente si risolve in un rinvio.
La data della prima udienza può essere fissata da noi stessi, accertandoci che in quella data il Giudice di Pace tenga udienza (basta telefonare alla cancelleria e chiedere in che giorni il giudice tiene le udienze). Inoltre nel predisporre la data di comparizione è necessario rispettare il termine minimo dalla data di notifica. Per questo tipo di causa, il termine minimo è di 45 giorni liberi dalla data della notifica se l’atto è notificato in Italia; se invece è notificato all’estero i giorni liberi salgono a 75.
Giorni liberi significa calcolare i giorni, compresi sabati e domeniche, escluso il primo e l’ultimo giorno del calcolo. Si tenga presente che durante l’estate è prevista una sospensione dell’attività giudiziaria dal 1° agosto al 15 settembre compreso, periodo che produce una posticipazione dei termini, vale a dire che questo periodo non concorre al calcolo dei giorni liberi. Ad esempio, se la notifica viene eseguita il 30 luglio (vale a dire se il convenuto riceve l’atto in tale data), la prima udienza non può tenersi prima del 30 ottobre.
Si parla molto che gli indirizzi italiani di eBay siano deserti. Non vi date troppa pena. Poiché la sede legale di eBay Italia S.r.l. risulta in via S. Prospero a Milano ed Alessandro Coppo risulta domiciliato per la carica in via Filzi, sempre a Milano, notificate pure gli atti presso uno di questi indirizzi (meglio in via Filzi). Infatti, poiché la notifica avviene per posta, se il destinatario fosse irreperibile oppure non vi fossero persone capaci di ricevere il piego o che si rifiutino di riceverlo, l'agente postale deposita il piego nell'Ufficio postale unitamente all'avviso di ricevimento al mittente con l'indicazione "NON RITIRATO". La notificazione si dà per eseguita dopo 10 giorni dalla data di deposito e se il Sig. Allessandro Coppo non si degnerà di farsi notificare gli atti giudiziari e non si costituirà in giudizio, verra giudicato in contumacia, con immenso piacere dell’attore.
Notifica dell’atto.
E’ la parte preliminare più importante, senza espletare la quale non potremo azionare la causa.
La notifica richiede di essere eseguita entro un termine preciso dalla data fissata per la prima udienza. Pertanto, prima di compiere qualsiasi altro adempimento è necessario notificare l’atto di citazione al convenuto presso la propria sede o presso il proprio domicilio ed attendere la ricevuta di ritorno delle poste attestante l’avvenuta notifica (che poi sarà depositata insieme all’atto ad attestazione della regolare notifica).
In questo contesto, poiché dobbiamo ragionevolmente tener conto dei tempi postali per la consegna dell’atto da notificare, consiglio di fissare la data della prima udienza in non meno di 60 giorni liberi dal momento in cui si consegna l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, (se la notifica avviene all’estero i giorni salgono a 90) in modo da avere tutto il tempo di eseguire una notifica in perfetta regola. Infatti se la notifica viene eseguita tardivamente rispetto alla data di fissazione dell’udienza o non viene eseguita affatto e l’atto sia stato già depositato, saremo costretti a rinnovare l’atto di citazione.
Come si esegue la notifica
La notifica dell’atto di citazione non è automatica ma va richiesta agli ufficiali giudiziari. E’ necessario recarsi presso l’ufficio degli ufficiali giudiziari, solitamente in Tribunale, con tre copie dell’atto di citazione (senza gli allegati, come detto) e richiedere la notifica al convenuto fornendo l’indirizzo presso cui l’atto va notificato che in questo caso eseguità la notifica a mezzo del servizio postale. Le buste per gli atti giudiziari e le relative ricevute di ritorno sono disponibili presso gli ufficiali giudiziari.
Giudice di
Pace di ____________
(giudice di pace di competenza del luogo di residenza dell’attore)
ATTO DI CITAZIONE
Il sottoscritto ______________________________, nato a ________________, il____________, C.F. ___________________, nella qualità di legale rappresentante della Ditta_____________________________, corrente in __________________ alla via __________________, nr. __, (se si intende farsi rappresentare da altra persona, aggiungere: rappresentato e difeso dal Sig. _______________ ed elettivamente domicialiato presso ____________________, -indicare il domicilio presso cui si vuole ricevere le notifiche- in virtù del mandato in calce al presente atto), espone quanto segue:
In fatto
La ditta attrice, esercita l’attività di commercio al dettaglio effettuato via internet e commercializza i propri prodotti anche attraverso la piattaforma informatica “www.ebay.it” di proprietà della Soc. eBay International A.G. con sede in Berna (Svizzera), Helvetiastrasse, 15/17. La Soc. eBay International A.G. opera in Italia con stabile organizzazione per mezzo della sua controllata eBay Italia S.r.l. con sede legale in Milano, alla via S. Prospero, nr. 4 e sede operativa in Milano, alla via Fabio Filzi, nr. 25; ciò si evince dalle informazioni di registrazione del sito www.ebay.it, depositate presso il NIC, Autorità Italiana di registrazione dei siti internet (all. 1) e dalla visura presso la CCIAA di Milano relativa alla Soc. eBay Italia S.r.l. (all. 2)
L’utilizzo della piattaforma eBay è regolata contrattualmente dal cosiddetto “Accordo per gli Utenti” (all. 3), unilateralmente predisposto da eBay e sottoscritto in forma elettronica al momento della registrazione dell’account utente mediante semplice apposizione di consenso nelle caselle appositamente predesposte.
E’ pertanto pacifico che trattasi di un “contratto per adesione” ove l’utente si trova nella situazione di accettare o rifiutare, non di trattare le condizioni generali e quindi non si realizza la costante armonia tra voluto e realizzato che è alla base del concetto di negozialità.
La giurisprudenza ci offre una definizione chiarissima: "Un contratto è qualificabile per adesione quando risulti predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti tale da escludere che si sia formato in seguito a trattative negoziali, relegando il potere dell'altro contrente ad una accettazione o a un rifiuto" (Cass, sent. n. 3091 del 1988).
Frequentemente eBay apporta modifiche a detto accordo variando clausole esistenti o introducendone di nuove e programmandone la vigenza in un termine da essa stabilito a partire dalla data di pubblicazione delle modifiche contrattuali stesse (generalmente 15 giorni).
In particolare eBay impone ai propri utenti (pena la sospensione a tempo determinato o indeterminato dell’account e di conseguenza del servizio):
- che il pagamento del corrispettivo per le transazioni di compravendita tra compratore e venditore avvenga esclusivamente con metodi stabiliti da eBay, escludendo l’utilizzo di altre forme di pagamento ancorchè lecite e limitando così la libertà contrattuale tra compratore e venditore, anche in contrasto con lo stesso Accordo per gli Utenti che al punto 3.1 che recita: “eBay non ha alcun ruolo nella compravendita che si svolge tra gli utenti a seguito della loro attività sul sito”
- che gli oggetti messi in vendita siano di gradimento di ebay, ancorchè leciti e di “libera vendita”; infatti accade di frequente che eBay si arroghi il diritto di rimuovere, unilateralmente e senza alcun preavviso, inserzioni di oggetti leciti anche, per loro stessa ammissione, “non direttamente contrari alle leggi italiane”, (all. 4) limitando così anche in questo caso la libertà negoziale tra compratore e venditore
- il prelievo forzato con atto unilaterale di somme di denaro giacenti sul conto Paypal (società controllata da eBay) dell’utente, a titolo di pagamento di presunta morosità pregressa, senza autorizzazione di quest’ultimo e senza adire l’Autorità Giudiziaria (clausola introdotta dal 18/8/2008)
- la mediazione e l’arbitrato nelle controversie (art. 17.2)
- l’esclusività della competenza del foro di Milano (art. 17.3)
In diritto
- Preliminarmente, si ritiene fondata la nullità delle clausole compromissorie contenute nell’accordo per gli utenti, specie in riferimento alla clausola arbitrale di cui all’art. 17.2 ed alla clausola di esclusività della competenza del foro di Milano di cui all’art. 17.3.
Infatti, l’accordo per gli utenti è sottoscritto in via telematica; il D.P.R. 513/97 che all’art. 5 riconosce efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. al documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del successivo art. 10, nulla afferma a proposito delle clausole cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico, con la conseguenza che esse continuano ad essere regolate dall’art. 1341 c.c. comma 2, secondo il quale non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Dagli atti prodotti non risulta che la Società eBay abbia posto in particolare risalto la clausola derogativa della competenza territoriale; dal modello del contratto non risulta la specifica approvazione delle clausole de quo, riportandone il contenuto ovvero il numero progressivo. Secondo la Corte Suprema di Cassazione “Non è idonea a integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, prevista dall’art. 1341 C.C. 2 co., l’approvazione della clausola di deroga convenzionale del foro contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate secondo l’ordine, contenenti condizioni generali di contratto, perché è necessario che invece essa sia specifica e separata, sì da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto (Cass. 1999/5832)”.
Va evidenziato
inoltre, che da nessun documento in atti risulta che la parte
attrice abbia dichiarato di aver preso visione delle clausole
contenute nel contratto e che le abbia tutte approvate. Infatti
quella pubblicata nel sito web dalla Società eBay deve essere
considerata un invito a contrattare.
Tali inviti possono poi essere perfezionati con i mezzi tradizionali
(fax e lettere) in modo che possa essere valutata la provenienza
delle richieste e si possano fare debitamente sottoscrivere le
clausole di deroga al foro competente o alla legge applicabile.
- Inoltre, si ritiene competente territorialmente codesto Giudice di Pace, ex art. 20 c.p.c., in quanto per le cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Ed invero, la pattuizione della fornitura del servizio prevede l’utilizzo della piattaforma eBay da parte degli utenti “da qualunque postazione internet” (art. 3.1 Accordo per gli Utenti) e quindi anche dal proprio domicilio o da altre sedi dell’utente stesso a mezzo apparecchiature telematiche, luoghi che costituiscono il forum destinatae solutionis ai fini della competenza territoriale.
- Infine, le imposizioni agli utenti azionate da eBay, sopracitate, sono determinate da clausole contrattuali che con tutta evidenza stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni da parte dell’altro contraente, restrizioni alla libertà contrattuale di questi nei rapporti con i terzi, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, clausole compromissorie, principi questi, tutti previsti dal 2 comma dell’art. 1341 cod. civ. per imporre l’obbligatorietà della specifica approvazione in forma scritta alle clausole vessatorie del contratto, da parte del contraente aderente.
Anche le modifiche contrattuali introdotte da eBay successivamente alla sottoscrizione iniziale non esimono la stessa dal far approvare specificamente e per iscritto le condizioni vessatorie, come prescrive il 2° comma dell’art. 1342 del cod. civ.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il Sig. _________________________ come in epigrafe rappresentato e domiciliato
cita
la Soc. eBay Italia S.r.l., corrente in Milano alla via S. Prospero nr. 4, C.F. e P.I. 13324900151, e con sede operativa in Milano, alla via Fabio Filzi, 25, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Sig. Alessandro Coppo, nato a Casale Monferrato (AL), il 25 mar 1970, a comparire davanti al Giudice di Pace di ________________ (giudice di pace di competenza del territorio in cui risiede l’attore), presso la sua nota sede di via __________________(sede del giudice di pace), alla pubblica udienza che ivi si terrà il giorno ____________________ (vedi le note su come fissare il giorno dell’udienza), ore di rito e seguenti, con invito a costitursi secondo le modalità indicate dall’art. 319 c.p.c. e con l’avvertimento che in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni
Voglia l’On.le Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la richiesta di nullità del contratto “Accordo per gli Utenti” sottoscritto tra l’attore ed il convenuto, relativamente alle clausole vessatorie ivi contenute, a causa di inosservanza di quanto stabilito dagli art. 1341 e 1342 del codice civile e per l’effetto
- dichiarare nulle e di conseguenza inefficaci tali clausole vessatorie, sin dall’origine del contratto e sin dell’introduzione di eventuali altre clausole vessatorie ad integrazione o modifica ad esso, fatti salvi i termini della prescrizione;
- intimare la parte convenuta all’osservanza inderogabile delle prescrizioni di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.
- condannare la stessa all’integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall’attore, materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona e quello morale in conseguenza delle illegittime imposizioni finora subite, da quantificare nella somma di euro 1.000,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge. Salvo ogni altro diritto.
In via istruttoria:
Si producono i seguenti documenti:
1) Risultanze NIC della titolarità del sito www.ebay.it
2) Visura camerale della Soc. eBay Italia S.r.l.
3) Contratto di Accordo per gli Utenti
4) Email eBay del 25/6/2008
Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
(se il valore della causa eccede i 516,46 euro) La parte attrice fa istanza all’On.le Giudice adito affinchè, in considerazione della natura ed entita della causa, ai sensi dell’art. 82 cpc, 2° co., sia autorizzata a stare in giudizio di persona o mediante persona delegata.
Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.
Ai fini del pagamento del contrubuto unificato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento è di euro 1.000,00.
Luogo e data
Firma
(Eventuale delega se l’attore demanda la propria difesa ad altra persona, ancorche non avvocato. Da tener presente che è’ comune orientamento dei giudici non concedere la difesa mediante persona delegata per un valore della causa oltre 516,46 euro, ancorchè venga accolta l’istanza di stare in giudizio di persona; tuttavia tentar non nuoce. In caso di delega, la firma dell’attore in calce alla stessa deve essere autenticata dal notaio o dal comune. )
Io sottoscritto ________________________, ai sensi dell’art. 317 cpc, delego a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio civile in ogni sua fase e grado anche di esecuzione sia mobiliare che immobiliare il Sig. ______________________ eleggendo domicilio presso ____________________________, in __________________, via _______________________, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e di transigere, di incassare somme e di rilasciare quietanze, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le medesime facoltà.
Firma autenticata
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio
notifiche presso il Giudice di Pace di _____________ (luogo del
Giudice di Pace adito), ad istanza come sopra, ho notificato
copia conforme della presente citazione, spedendola a mezzo plico
raccomandato, come per legge, a eBay Italia Srl, con sede in Via
Fabio Filzi, 25 - 20124 Milano, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in data _________